La Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 194 del 20/8/2013 – S.O. n.63) di conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“recate disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) modifica la normativa che regolamenta la salute e la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, disponendo:
- l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV del d.lgs 81/08 (e s.m.i.) relative alla gestione della sicurezza, per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi e che non espongano i lavoratori a rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs n.81/2008;
- l’applicazione delle disposizioni previste per i cantieri anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche (tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con apposito Decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2013);
- l’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro con il quale sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.
Approfondimenti
In merito a quanto previsto dal decreto si segnala che:
La lettera g) dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, definisce “uomini giorno” l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
L’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 individua quali lavori edili e di ingegneria civile le seguenti attività:
i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’allegato XI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 elenca i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:
- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
- Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- Lavori subacquei con respiratori.
- Lavori in cassoni ad aria compressa.
- Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.