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Normativa

IVA E IRPEF: Questioni Aperte Sull’agevolazione Per L’acquisto Di Abitazioni In Classe A O B

Sono stati richiesti all’Agenzia delle entrate chiarimenti in merito ad alcune questioni applicative in merito alla nuova agevolazione per l’acquisto di case in classe energetica A o B.
Si tratta dell’incentivo introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 che riconosce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 anni successivi.

Approfondimenti

L’art. 1, comma 56, della Legge di Stabilità 2016 riconosce una detrazione Irpef commisurata al 50% dell’IVA dovuta sull’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’acquisto è effettuato e nei 9 anni successivi.

Il beneficio, in particolare, spetta ai soggetti Irpef che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall’uso che ne faranno (come “prima casa”, abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione) ed a prescindere dall’accatastamento.

Ciò premesso, la disciplina normativa evidenzia ancora alcune questioni operative che necessiterebbero di un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

A tale scopo, l’ANCE segnala che ha già chiesto un confronto con l’Agenzia delle entrate sui profili più controversi, fornendo il proprio orientamento affinché questo trovi accoglimento ufficiale in una prossima pronuncia ministeriale.

Di seguito, si evidenziano i principali temi già sottoposti all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria.

Definizione di “impresa costruttrice”
In questo ambito, è stato chiesto di chiarire cosa s’intenda esattamente per “impresa costruttrice” cedente le abitazioni agevolate che, a suo parere, comprende anche l’impresa che ha eseguito, sull’abitazione oggetto di vendita, interventi incisivi di recupero, intendendosi per tali il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e quella urbanistica (di cui all’art.3, co.1, rispettivamente, lett. c, d ed f, DPR 380/2001).

In occasione di un recente incontro con la stampa specializzata, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una breve risposta informale che sembra orientata in senso contrario, non riconoscendo la spettanza del beneficio in caso di acquisto di immobili incisivamente ristrutturati.

Anche se non esplicitato dal dettato normativo in commento, l’ANCE ribadisce l’ammissibilità di un concetto più ampio di “impresa costruttrice”, poiché, intervenendo incisivamente su un edificio esistente, si realizza un manufatto con caratteristiche strutturali ed energetiche del tutto equiparabili ad una nuova costruzione.
Ovviamente, nell’ipotesi in cui sul fabbricato già esistente vengano effettuati, prima della cessione, meri interventi di manutenzione, l’agevolazione non troverebbe applicazione, in quanto il fabbricato non potrebbe essere considerato di nuova costruzione.
Si consideri, in tal senso, che, proprio ai fini IVA, le cessioni di abitazioni di nuova costruzione e quelle di case ristrutturate scontano la medesima disciplina.
A ciò si aggiunga, inoltre, che tale assimilazione è stata ammessa in via interpretativa dalla stessa Amministrazione in altri ambiti agevolativi (quali, ad esempio, in tema di IMU), nel presupposto che le unità incisivamente recuperate possono assimilarsi a quelle di nuova costruzione.

Ad avviso dell’ANCE, pertanto, è necessario confermare l’applicabilità della detrazione anche per la cessione di fabbricati incisivamente ristrutturati, precisando in maniera più dettagliata l’orientamento dell’Agenzia, attualmente limitato ad una mera risposta informale.

Acquisto congiunto di abitazione e pertinenza
Secondo l’ANCE, nell’ipotesi di acquisto con atto unico di abitazione (con le caratteristiche previste dalla norma in esame) e relativa pertinenza, potrebbero valere gli stessi chiarimenti che l’Amministrazione finanziaria ha fornito nel passato, sempre in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. nello specifico la C.M. n.24/E/2004).
Secondo la prassi, infatti, l’agevolazione che, in base alla lettera normativa, è circoscritta all’acquisto di immobili a destinazione residenziale, potrebbe applicarsi anche ad unità immobiliari non residenziali, solo nell’ipotesi in cui queste vengano acquistate contestualmente alla unità abitativa e siano qualificate in atto come pertinenze della stessa.

Acquisto con acconti pagati prima del 2016
A parere dell’ANCE, l’agevolazione dovrebbe competere anche in caso di dazione di acconti, fatturati e già versati dal promissario acquirente in anni precedenti (ad esempio, nel 2015), per l’acquisto di un immobile residenziale, il cui rogito deve essere stipulato nel 2016.
In tal caso, la detrazione IRPEF competerà con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il rogito è stipulato (quindi, periodo d’imposta 2016) e andrà calcolata sull’ammontare dell’IVA applicata sull’intero corrispettivo risultante dall’atto, a prescindere dal fatto che parte dell’IVA è stata anticipata in anni precedenti, in sede di pagamento degli acconti.

Sul tema, l’Agenzia delle entrate, sempre in occasione di un incontro con la stampa specializzata ed in via informale, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, in applicazione del principio di cassa, è necessario che il pagamento dell’IVA avvenga nel periodo d’imposta 2016.

Tale orientamento, a parere dell’ANCE, sembra del tutto privo di giustificazioni, considerato che il beneficio è vincolato alla stipula del rogito d’acquisto (entro l’anno 2016) e non anche alla data del pagamento del prezzo, come invece avviene, ad esempio, per la detrazione Irpef 36%-50% spettante per le ristrutturazioni abitative, per la quale fa fede la data del bonifico di pagamento.

Più conforme alla nuova agevolazione è invece il chiarimento fornito dalla stessa Agenzia delle entrate con la C.M. n. 24/E/2004 (par. 1.7), in tema di detrazione Irpef 36%-50% per l’acquisto di abitazioni facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese, nella quale è stato precisato che, in caso di pagamento di acconti di prezzo, il contribuente può comunque applicare la detrazione direttamente e complessivamente nell’anno di stipula del rogito, calcolandola con riferimento al corrispettivo risultante in atto, a prescindere dal fatto che una parte di questo sia stata pagata in annualità precedenti.
Ciò si giustifica in quanto anche la nuova detrazione è “ancorata alla stipula dell’atto”.

Acquisto di abitazione da parte di società di persone
Secondo l’ANCE, il beneficio in esame può trovare applicazione anche in tal caso, sempre nel rispetto delle condizioni imposte dalla norma, sia sotto il profilo oggettivo (acquisto di immobile residenziale in classe energetica A o B) sia sotto il profilo soggettivo (soggettività passiva Irpef).
Non osta, neppure, la circostanza che l’acquisto sia effettuato da parte di una società di persone, in quanto il reddito da queste prodotto viene imputato per trasparenza ai soci sulla base delle quote di partecipazione, ai sensi dell’art.5, co.1, DPR 917/1986.
A medesime conclusioni è già giunta nel passato la stessa Amministrazione finanziaria che, nella C.M. n. 57/E/1998, in tema di detrazione Irpef del 36%-50% per interventi di ristrutturazione abitativa, ammetteva tra i beneficiari dell’agevolazione anche i “soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata”.

Acquisto di diritto reale diverso dalla piena proprietà
Secondo l’ANCE, partendo dal principio generale contenuto dall’art.9, comma 5, del DPR 917/1986, in base al quale “ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento”, in linea teorica potrebbero fruire della detrazione tutti i titolari di diritti reali di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, etc.).

In tal senso, già in passato si è espressa l’Amministrazione finanziaria, ad esempio, in tema di detrazione Irpef per l’acquisto di abitazioni facenti parte di immobili integralmente ristrutturati (cfr. C.M. n. 24/E/2004 e C.M. n. 1/E/2007), che si è consolidata su un orientamento estensivo del beneficio anche a favore del nudo proprietario e del titolare di un diritto reale di godimento sull’abitazione (uso, usufrutto, abitazione).

Plafond Casa: Banche Che Offrono Mutui Agevolati Per L’acquisto O La Ristrutturazione Di Immobili Residenziali

Il D.L. 102/2013 (convertito con Legge 124/2013) ha previsto lo stanziamento da parte della Cassa Depositi e Prestiti di 2 miliardi di Euro per sostenere i mutui per l’acquisto o la ristrutturazioni di immobili residenziali. Cassa Depositi e Prestiti ha pubblicato l’elenco delle banche che hanno aderito all’iniziativa, tramite le quali sarà possibile ottenere mutui a condizioni particolarmente vantaggiose.

Ricordiamo che il Plafond Casa è destinato al finanziamento, tramite mutui garantiti da ipoteca, dell’acquisto di immobili residenziali, preferibilmente le abitazioni principali con classi energetiche A, B o C, e/o di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, con priorità per:

  • giovani coppie
  • nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile
  • famiglie numerose

Tra le banche che aderiscono sono presenti Intesa San Paolo, BNL, Banca Sella, Ubibanca, Banca Carige, Banco Popolare, etc.

Sicurezza Nei Cantieri: Semplificazioni Per Alcune Tipologie Di Cantieri Di Breve Durata

La Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 194 del 20/8/2013 – S.O. n.63) di conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“recate disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”) modifica la normativa che regolamenta la salute e la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, disponendo:

  • l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni del titolo IV del d.lgs 81/08 (e s.m.i.) relative alla gestione della sicurezza, per i lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o alla manutenzione delle infrastrutture per servizi e che non espongano i lavoratori a rischi particolari di cui all’allegato XI del d.lgs n.81/2008;
  • l’applicazione delle disposizioni previste per i cantieri anche agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche (tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con apposito Decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2013);
  • l’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro con il quale sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera.

Approfondimenti
In merito a quanto previsto dal decreto si segnala che:
La lettera g) dell’articolo 89 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, definisce “uomini giorno” l’entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera.
L’allegato X al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 individua quali lavori edili e di ingegneria civile le seguenti attività:
i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
L’allegato XI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 elenca i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
  2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  5. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  6. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  8. Lavori subacquei con respiratori.
  9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  10. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Attrezzature Di Lavoro: Nuove Disposizioni In Merito Alle Verifiche Periodiche

La Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 194 del 20/8/2013 – S.O. n.63) di conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (“recate disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), apporta modifiche alla normativa che regolamenta le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (di cui all’allegato VII del d.lgs. n.81/2008), disponendo:

  • il termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’apparecchiatura entro il quale l’INAIL deve effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli. Decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, degli altri soggetti pubblici o privati abilitati ad effettuare i controlli;
  • la competenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nel caso in cui la Regione abbia provveduto a trasferire dette attività dall’ASL all’ARPA;
  • la possibilità per i datori di lavoro di far effettuare le verifiche successive alla prima dalle ASL/ARPA o direttamente dai soggetti pubblici o privati abilitati; viene quindi data la possibilità di avvalersi, sin da subito, dei soggetti privati individuati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro.
  • la possibilità esclusivamente di INAIL e non più di ASL/ARPA, di potersi avvalere del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per l’effettuazione della relativa verifica;
  • l’obbligo di conservazione dei verbali relativi all’esito delle verifiche delle attrezzature di lavoro, i quali devono essere tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza;

Viene invece cancellata l’indicazione con la quale era previsto l’obbligo per l’INAIL, l’ASL o l’ARPA di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di verifica, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.

Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro: Semplificazione In Materia Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenze Negli Appalti

Il decreto legge n. 69/2013 (misure urgenti per il rilancio dell’economia – G.U. n.144 del 21/6/2013 S.O. n.50), all’art.32 c.1 lettera a) modifica gli obblighi di redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) in caso di appalti, prevedendo:

  • l’esonero dalla predisposizione del DUVRI per i lavori o i servizi di durata non superiore a 10 uomini-giorno (precedentemente riguardava appalti di durata non superiore a 2 giorni), purché tali lavori non comportino rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o biologici, ad atmosfere esplosive o a rischi particolari elencati nell’allegato XI al d.lgs. 81/2008 (e s.m.i);
  • la possibilità per alcune attività a basso rischio infortunistico (che dovranno essere individuate con apposito decreto ministeriale)di sostituire la predisposizione del DUVRI individuando un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
    dell’ambiente di lavoro, incaricato di promuovere e sovrintendere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione.

Approfondimenti
Il decreto legge, in vigore dal 22 giugno 2013, deve essere convertito in Legge, pena decadenza, entro il prossimo 20 agosto 2013.
Con la definizione “uomini-giorno” viene intesa l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori
L’allegato XI del d.lgs 81/08 (e s.m.i.) riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori:

  1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera.
  2. Lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo.
  3. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
  4. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
  5. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
  6. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
  7. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
  8. Lavori subacquei con respiratori.
  9. Lavori in cassoni ad aria compressa.
  10. Lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
  11. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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