Il decreto “del fare” introduce alcune misure di semplificazione in materia edilizia e la proroga, previa comunicazione dell’interessato, dei titoli abilitativi in essere. Tutte le misure sono efficacia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, attualmente all’esame del Parlamento.
Approfondimenti
L’articolo 30 del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, ha introdotto una serie di misure di semplificazione in materia edilizia, efficaci, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, attualmente all’esame del Parlamento.
Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore delle costruzioni, si segnala la proroga dei titoli abilitativi, disposta dall’articolo 30, commi 3 e 4, del decreto: per effetto della citata norma, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui ai titoli edilizi (permesso di costruire e SCIA) in essere (rilasciati o formati antecedentemente) alla data di entrata in vigore del decreto, vengono automaticamente prorogati di due anni, previa comunicazione del soggetto interessato. Anche in questo caso, si potrà beneficiare della proroga solo dopo l’entra in vigore della legge di conversione del decreto.
Si evidenziano di seguito le principali novità:
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 30, comma 1, lett. a, c ed e)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando gli articoli 3, 10 e 22, del d. Lgs. n. 380 del 2001, Testo Unico dell’Edilizia (TUed):
- elimina il vincolo della sagoma quale limite ai fini dell’inquadramento degli interventi di demolizioni e ricostruzione nella categoria della ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d, del TUed: conseguentemente, al fine di qualificare la demolizione e successiva ricostruzione come intervento di ristrutturazione edilizia, non sarà più necessario il rispetto della sagoma preesistente, salvo che l’intervento non riguardi un bene vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d. Lgs. n. 42 del 2004);
- riconduce alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia quelli “volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”;
- adegua il regime dei titoli abilitativi alle modifiche di cui ai punti precedenti, escludendo dall’obbligo di permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche alla sagoma (salvo che l’immobile non sia vincolato ai sensi del Codice dei Beni Culturali) ed ammettendo la possibilità di ricorrere alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche per effettuare le cd. “varianti minori” ai permessi di costruire che, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del TUed, comportano modifiche della sagoma. Ne consegue che, fatta salva l’esclusione degli immobili vincolati dal Codice dei Beni Culturali, gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche alla sagoma, possono essere eseguiti mediante semplice SCIA.
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (art. 30, comma 1, lett. b)
Il d. L. n. 69 del 2013 interviene a modificare la disciplina degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, che l’articolo 6, comma 2, lett. a), riconduce alla categoria dell’attività edilizia libera, soggetta a preventiva comunicazione. Il decreto elimina l’obbligo per il tecnico abilitato, che, ai sensi dell’artico 6, comma 4, del TUed, assevera la compatibilità con gli strumenti urbanistici degli interventi di manutenzione straordinaria che non incidano su parti strutturali dell’edificio, così come le modifiche interne degli edifici destinati ad attività d’impresa, di dichiarare preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.
PERMESSO DI COSTRUIRE IN PRESENZA DI VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI (art. 30, comma 1, lett. d)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando l’articolo 20 del TUed, stabilisce che, in caso di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali:
- sulla domanda non si forma il silenzio rifiuto, ma l’amministrazione deve chiudere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso;
- supera il previgente obbligo di convocazione della conferenza di servizi in caso di silenzio dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, rendendola facoltativa.
RAPPORTO CIL – SCIA CON AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI (art. 30, comma 1, lett. e)
Il d. L. n. 69 del 2013, introducendo l’articolo 23 bis nel TUed, raccorda la disciplina dello sportello unico per l’attività edilizia, di cui all’articolo 5 del Testo Unico, con la disciplina della SCIA e della Comunicazione inizio lavori (CLI), prevedendo che, qualora siano necessari per l’intervento atti di assenso comunque denominati, il soggetto interessato possa:
- presentare allo Sportello Unico una istanza per l’acquisizione dei relativi assensi e, una volta acquisiti, la SCIA/CLI per iniziare l’attività;
- ovvero presentare l’istanza di acquisizione contestualmente alla SCIA/CLI: in questo caso, la SCIA/CLI avranno effetto differito al momento in cui lo Sportello comunica l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso o dell’esito positivo della conferenza di servizi.
AGIBILITÀ (art. 30, comma 1, lett. g ed h)
Il decreto “del fare”, modificando gli articoli 24 e 25 del Tued, semplifica il procedimento per il rilascio dell’agibilità:
- ammettendo la possibilità di ottenere, a determinate condizioni, l’agibilità parziale per singoli edifici o porzioni di edificio;
- individuando un procedimento alternativo alla richiesta di agibilità, mediante la presentazione di una dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità: in questo caso l’agibilità deve intendersi come immediatamente rilasciata ed in controlli dell’amministrazione saranno effettuati successivamente.
PARCHEGGI PERTINENZIALI (art. 30, comma 2)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando l’articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989, ammette la possibilità di commerciare liberamente, oltre al parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, anche il solo vincolo di pertinenzialità: conseguentemente, sarà possibile trasferire il vincolo di pertinenzialità a servizio di altra unità immobiliare, senza procedere all’alienazione del parcheggio.