La Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. n. 194 del 20/8/2013 – S.O. n.63) di conversione del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 (“recate disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”), apporta modifiche alla normativa che regolamenta le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (di cui all’allegato VII del d.lgs. n.81/2008), disponendo:
- il termine di 45 giorni dalla messa in servizio dell’apparecchiatura entro il quale l’INAIL deve effettuare la prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro soggette ai controlli. Decorso inutilmente tale termine il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, degli altri soggetti pubblici o privati abilitati ad effettuare i controlli;
- la competenza dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) a effettuare le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, nel caso in cui la Regione abbia provveduto a trasferire dette attività dall’ASL all’ARPA;
- la possibilità per i datori di lavoro di far effettuare le verifiche successive alla prima dalle ASL/ARPA o direttamente dai soggetti pubblici o privati abilitati; viene quindi data la possibilità di avvalersi, sin da subito, dei soggetti privati individuati nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati dal Ministero del Lavoro.
- la possibilità esclusivamente di INAIL e non più di ASL/ARPA, di potersi avvalere del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati per l’effettuazione della relativa verifica;
- l’obbligo di conservazione dei verbali relativi all’esito delle verifiche delle attrezzature di lavoro, i quali devono essere tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza;
Viene invece cancellata l’indicazione con la quale era previsto l’obbligo per l’INAIL, l’ASL o l’ARPA di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di verifica, l’eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione.