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Salute E Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro: Chiarimenti In Merito Alla Formazione Degli Addetti A Determinate Attrezzature Di Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.21 del 10 giugno 2013 fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Nella Circolare vengono approfonditi in particolare i seguenti aspetti:

  • aggiornamento della formazione
  • attrezzature di lavoro per le quali è richiesta l’abilitazione degli operatori
  • riconoscimento della formazione pregressa
  • requisiti dei docenti
  • abilitazione degli addetti a più tipologie di apparecchiature
  • contenuti della dichiarazione da emettere in caso di utilizzo di apparecchiature concesse in uso o a noleggio senza operatore

Approfondimenti
La circolare del Ministero del Lavoro(1) chiarisce alcuni aspetti relativi alle modalità di attuazione della formazione per gli operatori che utilizzano le attrezzature di cui all’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012(2). Si riportano i chiarimenti forniti nella Circolare
Corsi di aggiornamento
Si conferma che il corso può essere svolto da un solo docente.
Riconoscimento dei crediti formativi per il modulo giuridico/normativo dei percorsi formativi previsti per le diverse tipologie di attrezzature.
Tale modulo deve essere effettuato una sola volta per le seguenti attrezzature specificamente individuate dall’Accordo(2):

  • piattaforme mobili elevabili – allegato III,
  • gru per autocarro – allegato IV, gru a torre- allegato V, carrelli elevatori semoventi- allegato VI e gru mobili- allegato VII;
  • trattori agricoli o forestali – allegato VIII ed escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli – allegato IX;
  • pompe per calcestruzzo – allegato X.

Durata della validità dell’abilitazione e dell’aggiornamento
Viene ribadito che sia l’abilitazione che l’aggiornamento hanno durata quinquennale.
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Viene chiarito che l’elenco delle attrezzature riportato nell’Accordo(3) deve intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa.
Sono pertanto escluse tutte le apparecchiature non indicate nell’elenco quali, ad esempio, i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aereoportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”.
Decorrenza della validità dell’abilitazione a fronte del riconoscimento della formazione pregressa.
Nel caso in cui si dimostri che il lavoratore ha già ricevuto una formazione coerente con i contenuti dell’Accordo(2) e di durata non inferiore a quella prevista dallo stesso, questa viene riconosciuta senza condizioni e pertanto la validità di 5 anni decorre dal 12 marzo 2013, data di entrata in vigore dell’Accordo(2).
Nel caso in cui la persona abbia già effettuato una formazione coerente con i contenuti dell’Accordo ma di durata inferiore a quella prevista dallo stesso, i 5 anni di validità decorrono dalla data di primo aggiornamento (da effettuare entro il 13 marzo 2015(4)) ovvero, ove previsto, dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.
Documentazione per il riconoscimento della formazione pregressa.
La documentazione indicata al punto 9 dell’Accordo(5) ha pura natura esemplificativa e non tassativa, ammettendo quindi che l’azienda dimostri la formazione pregressa dei lavoratori anche mediante altra documentazione idonea allo scopo.
Abilitazione per attrezzature ricomprese in uno dei gruppi individuati dall’Accordo(3) aventi caratteristiche costruttive/funzionali differenti da quelle espressamente previste negli allegati.
Si chiarisce che in tale caso il lavoratore deve avere comunque l’abilitazione per almeno una delle attrezzature indicate nei sopra citati allegati.
Requisiti dei docenti.
Sulla base delle condizioni previste nell’Accordo(2) si evidenzia come i docenti dei moduli giuridico e tecnico devono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

  • esperienza documentata nel settore della formazione
  • esperienza documentata nel settore della prevenzione

Per quanto riguarda i docenti dei moduli pratici è invece richiesta almeno una “esperienza professionale pratica, documentata” “nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi”.
Il docente può essere unico se in possesso dei requisiti previsti sia per i moduli giuridico e tecnico che per il modulo pratico.
Valutazione degli addetti che intendono abilitarsi a più attrezzature dello stesso gruppo.
Nel caso l’operatore debba ottenere l’abilitazione contemporaneamente per più attrezzature appartenenti allo stesso gruppo, ai fini della semplificazione l’Accordo prevede al punto 4 degli allegati relativi ai seguenti gruppi di macchine:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori;
  • gru a torre sia a rotazione in basso sia a rotazione in alto;
  • carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli (sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
  • escavatori idraulici, caricatori frontali e terze;

l’esecuzione di un numero di prove pratiche (almeno 3) inferiore alla somma di quelle previste per ogni singola attrezzatura.
Carrelli elevatori semoventi dotati di accessori che consentono di operare come altre attrezzature.
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo siano abbinati accessori che consentano loro di operare come una delle altre attrezzature individuate nell’allegato A dell’Accordo(3), l’operatore dovrà acquisire l’abilitazione anche alla conduzione di tali attrezzature.
Lavoratori del settore agricolo.
Tale definizione, riportata nell’Accordo(6), comprende tutti i lavoratori che effettuano attività tra quelle elencate all’art. 2135 del codice civile(7) e successive modifiche e integrazioni.
Dichiarazione(8) da produrre in caso di noleggio o concessione in uso di attrezzature di lavoro senza operatore
Viene chiarito come la dichiarazione che dovrà essere redatta dall’utilizzatore delle attrezzature concesse in uso o noleggiate dovrà contenere l’indicazione del datore di lavoro o dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura e l’asserzione che gli stessi sono formati conformemente alle disposizioni(9) del d.lgs 81/08 (e s.m.i.) ovvero, in caso di attrezzature disciplinate dall’Accordo(3), risultano in possesso delle abilitazioni previste.

Note
(1) Circolare del Ministero del Lavoro n. 21 del 10 giugno 2013
(2) Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano – Accordo 22 Febbraio 2012 – G.U. n.60 del 12 marzo 2012 – S.O. n.47
(3) Si riportano di seguito le attrezzature individuate in allegato A all’Accordo

  • a) piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • b) gru a torre;
  • c) gru mobile;
  • d) gru per autocarro;
  • e) carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
  • e1. carrelli semoventi a braccio telescopico;
  • e2. carrelli industriali semoventi;
  • e3. carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi;
  • f) trattori agricoli o forestali;
  • g) macchine movimento terra:
  • g1. escavatori idraulici;
  • g2. escavatori a fune;
  • g3. pale caricatrici frontali;
  • g4. terne;
  • g5. autoribaltabile a cingoli;
  • h) pompa per calcestruzzo;

(4) data entro la quale effettuare il primo aggionamento, secondo quanto previsto dal punto 9.1 lettere b) e c) dell’allegato A dell’Accordo 22/2/2012
(5) al punto 9.3 dell’Accordo si richiede un “registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica”
(6) al punto 9.4 dell’Accordo si dispone che “I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo [12 marzo 2013] sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 [minimo 4 ore di cui almeno 3 su argomenti dei moduli pratici] da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo [entro il 12 marzo 2017]”
(7) Si riporta di seguito l’art. 2135 del codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche e integrazioni):
“Imprenditore agricolo
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.”
(8) L’art 72 del d.lgs 9 aprile 2008 n.81 (e s.m.i.) al comma 2 dispone che “chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.”
(9) disposizioni di cui al titolo III del d.lgs 81/08 e s.m.i.


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