Attività edilizia: il decreto “del fare” introduce un pacchetto di semplificazioni in materia edilizia. Proroga automatica per i titoli abilitativi

Il decreto “del fare” introduce alcune misure di semplificazione in materia edilizia e la proroga, previa comunicazione dell’interessato, dei titoli abilitativi in essere. Tutte le misure sono efficacia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, attualmente all’esame del Parlamento.

Approfondimenti
L’articolo 30 del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, ha introdotto una serie di misure di semplificazione in materia edilizia, efficaci, tuttavia, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, attualmente all’esame del Parlamento.

Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore delle costruzioni, si segnala la proroga dei titoli abilitativi, disposta dall’articolo 30, commi 3 e 4, del decreto: per effetto della citata norma, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui ai titoli edilizi (permesso di costruire e SCIA) in essere (rilasciati o formati antecedentemente) alla data di entrata in vigore del decreto, vengono automaticamente prorogati di due anni, previa comunicazione del soggetto interessato. Anche in questo caso, si potrà beneficiare della proroga solo dopo l’entra in vigore della legge di conversione del decreto.

Si evidenziano di seguito le principali novità:

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 30, comma 1, lett. a, c ed e)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando gli articoli 3, 10 e 22, del d. Lgs. n. 380 del 2001, Testo Unico dell’Edilizia (TUed):

ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA (art. 30, comma 1, lett. b)
Il d. L. n. 69 del 2013 interviene a modificare la disciplina degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, che l’articolo 6, comma 2, lett. a), riconduce alla categoria dell’attività edilizia libera, soggetta a preventiva comunicazione. Il decreto elimina l’obbligo per il tecnico abilitato, che, ai sensi dell’artico 6, comma 4, del TUed, assevera la compatibilità con gli strumenti urbanistici degli interventi di manutenzione straordinaria che non incidano su parti strutturali dell’edificio, così come le modifiche interne degli edifici destinati ad attività d’impresa, di dichiarare preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente.

PERMESSO DI COSTRUIRE IN PRESENZA DI VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI (art. 30, comma 1, lett. d)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando l’articolo 20 del TUed, stabilisce che, in caso di rilascio del permesso di costruire in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali:

RAPPORTO CIL – SCIA CON AUTORIZZAZIONI PRELIMINARI (art. 30, comma 1, lett. e)
Il d. L. n. 69 del 2013, introducendo l’articolo 23 bis nel TUed, raccorda la disciplina dello sportello unico per l’attività edilizia, di cui all’articolo 5 del Testo Unico, con la disciplina della SCIA e della Comunicazione inizio lavori (CLI), prevedendo che, qualora siano necessari per l’intervento atti di assenso comunque denominati, il soggetto interessato possa:

AGIBILITÀ (art. 30, comma 1, lett. g ed h)
Il decreto “del fare”, modificando gli articoli 24 e 25 del Tued, semplifica il procedimento per il rilascio dell’agibilità:

PARCHEGGI PERTINENZIALI (art. 30, comma 2)
Il d. L. n. 69 del 2013, modificando l’articolo 9, comma 5, della legge n. 122 del 1989, ammette la possibilità di commerciare liberamente, oltre al parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, anche il solo vincolo di pertinenzialità: conseguentemente, sarà possibile trasferire il vincolo di pertinenzialità a servizio di altra unità immobiliare, senza procedere all’alienazione del parcheggio.